Per il personale delle scuole secondarie il recupero è regolato dal contratto transitorio del 6/10/2006. Qualora la durata dell’unità didattica sia inferiore a 60 minuti, la differenza non è imputata all’orario dei singoli docenti con un conteggio dei minuti, ma è compensata forfetariamente con le seguenti prestazioni, svolte in base alle necessità della scuola:
- sorveglianza sugli alunni e le alunne all’ingresso, all’uscita e durante gli intervalli delle lezioni, la sorveglianza durante la mensa e la sorveglianza sugli alunni e le alunne pendolari;
- accompagnamento degli alunni e delle alunne nelle iniziative extra - e parascolastiche per la parte svolta oltre l’orario giornaliero prestabilito;
- attività di consulenza educativa individualizzata;
- attività di documentazione delle competenze degli alunni e delle alunne preordinate anche alla compilazione del portfolio.
Vedi contratto integrativo orario di lavoro.
Esclusi da questa regolazione sono i docenti di religione e della seconda lingua nelle scuole primarie. Lo svolgimento di queste prestazioni non dà luogo alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario.