In caso di malattia bisogna informare immediatamente la scuola. Il certificato medico viene trasmesso in via telematica.
E’ competenza del Dirigente scolastico chiedere le visite fiscali. La richiesta è obbligatoria per le assenze che precedono o seguono giorni festivi o liberi dall’insegnamento. Per consentire le visite mediche di controllo, i docenti sono obbligati ad essere reperibili dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Bisogna avvertire la scuola se si è reperibili in un luogo diverso dal domicilio già dichiarato. La visita di controllo non va richiesta qualora il/la docente sia ricoverato in una struttura del servizio sanitario pubblico o sia curato in day hospital o presso il pronto soccorso.
Non deve essere richiesta alcuna visita di controllo qualora lo stato di malattia abbia come causa esclusiva certificata un infortunio sul lavoro, patologie gravi che richiedono terapie salvavita, stati patologici connessi a situazione di invalidità riconosciuta.
Il trattamento economico cambia in relazione alla durata dell'assenza.
Nei primi 6 mesi spetta il 100% della retribuzione, nei successivi 12 mesi l’80%, per gli ulteriori 6 mesi il 70%. Esauriti i periodi retribuibili, è previsto il mantenimento del posto senza stipendio ancora per 6 mesi.
Agli effetti del trattamento economico due o più periodi di assenza si cumulano quando tra essi non intercorrano almeno tre mesi di servizio.
La durata complessiva delle assenze per malattia non può superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio.
Nei primi dieci giorni di ciascun periodo di malattia non spettano i trattamenti accessori (rimangono intatti, perché considerati trattamento economico fondamentale, l’indennità provinciale e la maggiorazione dell’indennità provinciale per la laurea).
Le assenze per malattia valgono per la progressione di carriera, la pensione e la buonuscita.