Il personale insegnante con contratto a tempo determinato (anche supplenze brevi) e indeterminato ha diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio (es.: lunedì 23 marzo 2026), anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso.. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o di comitati referendari o comunque impegnati in operazioni connesse (es.: vigilanza), hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi (sabato 21 marzo, domenica 22 marzo) con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.
Fonte: Art. 119 del testo unico n. 361/1957, come modificato a dalla l. n. 53/1990, e art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.