La circolare MIM n. 45357 del 21.02.2025 precisa ulteriormente le modifiche annunciate con la precedente nota n. 25316 del 31.01.2025.
Entro il 28 febbraio 2025:
- può presentare istanza di cessazione dal servizio solo chi non rientra più nel limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio e non ha presentato domanda di cessazione dal servizio entro il 21 ottobre 2024.
Il nuovo termine per la domanda di cessazione dal servizio (28 febbraio) riguarda chi in base alla previgente normativa sarebbe stato collocato a riposo d’ufficio per raggiungimento del limite ordinamentale di età dei 65 anni entro il 31 agosto 2025;
- resteranno confermati i collocamenti a riposo d'ufficio per coloro che l'INPS accerterà abbiano raggiunto al 31 dicembre 2024 il requisito della massima anzianità contributiva (42/41 anni e 10 mesi) con l’età anagrafica di 65 anni.
Tale personale potrà presentare su base volontaria la domanda di cessazione ordinaria con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025.
Per tale personale resta ferma, in ogni caso, la possibilità di presentare entro il 28 febbraio 2025 le nuove istanze per “Opzione donna 2025” e “Pensione anticipata flessibile 2025”.
Entro il 28 febbraio 2025
possono presentare istanza di revoca della domanda di cessazione presentata entro il 21 ottobre 2024 coloro la cui cessazione dal servizio, in base alla nuova normativa, determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell’attività lavorativa, ossia:
- Pensione Anticipata (Legge Fornero): è previsto un incentivo a posticipare il pensionamento: lavorando, non si pagheranno i contributi a proprio carico (9,1%) per riceverli contestualmente in busta paga. Inoltre, il contributo “datoriale” verrebbe regolarmente versato, creando una maggiore anzianità contributiva. Hanno diritto di revoca coloro che hanno presentato istanza di cessazione dal servizio a far data dal 1° settembre 2025 e coloro che compiono 65 anni tra il 1° settembre 2025 ed il 1° dicembre 2025.
- Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103): oltre ai vantaggi appena citati, v. ulteriori vantaggi in circolare.