Il tema delle pensioni è molto complesso. Per informazioni più precise conviene sempre rivolgersi ai nostri uffici o direttamente al Patronato INCA CGIL AGB. Il personale scolastico è normalmente collocato a riposo con decorrenza 1 settembre, a fronte di una domanda da presentarsi entro il 23 ottobre 2023. I requisiti sono individuati in modo analitico ogni anno da una circolare del Ministero dell’Istruzione. Si distingue tra requisiti maturati prima e dopo la riforma "Fornero".
Requisiti richiesti validi per il 2024:
D'ufficio: 67 anni compiuti con almeno 20 anni di anzianità contributiva, entrambi compiuti entro il 31 agosto 2024.
A domanda: 67 anni compiuti con almeno 20 anni di anzianità contributiva, entrambi compiuti entro il 31 dicembre 2024.
Pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2024.
Quota 100: 62 anni di anzianitá anagrafica e 38 di anzianitá contributiva, entrambi maturati entro il 31.12.2021. Attenzione: la pensione Q100 non è cumulabile, sino alla data di maturazione della pensione di vecchiaia, con altri redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione da quello occasionale entro un reddito max di 5.000,00 € annui.
Quota 102: 64 anni di anzianitá anagrafica e 38 di anzianitá contributiva, entrambi maturati entro il 31.12.2022.
Quota 103: 62 anni di anzianitá anagrafica e 41 di anzianitá contributiva, entrambi maturati entro il 31.12.2023.
Opzione donna: 58 anni di etá anagrafica e 35 anni di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2021.
Trattamento di fine servizio/rapporto
Il trattamento di fine servizio (TFS o buonuscita) riguarda i dipendenti assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per la previdenza integrativa.
Il trattamento di fine rapporto (TFR) riguarda il personale a tempo determinato e quello assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e quello assunto a tempo indeterminato prima del dicembre 2001.
Le modalità di calcolo del TFS e del TFR sono diverse.
Per il TFS si fa riferimento all’ultimo stipendio: TFS = 80% (stipendio base + indennità integrativa speciale) / 12 x 13 x numero anni di servizio.
Il TFR si determina accantonando ogni anno una quota pari al 6,91% della retribuzione imponibile, il capitale maturato viene rivalutato annualmente di una quota pari a 1,5 + 75% del tasso di inflazione rilevato dall’ISTAT.
I tempi di liquidazione sono ugualmente lunghi:
per la prima rata (50.000 euro lordi)
dopo la pensione di vecchiaia bisogna attendere 12 mesi e 90 giorni;
dopo la pensione anticipata 24 mesi e 90 giorni;
dopo la scadenza di un contratto a termine 12 mesi e 90 giorni.