- Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica ed è presieduto dal direttore didattico o preside. Fanno altresì parte del collegio gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata.
- Alle sedute del collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori per gli alunni portatori di handicap. Possono essere altresì invitati a partecipare alle sedute del collegio dei docenti, senza diritto di voto, il Presidente del consiglio di circolo o di istituto, il presidente del comitato dei genitori ed il presidente del comitato degli studenti.
- Il collegio dei docenti:
- nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico;
- sottopone al consiglio di circolo o di istituto il progetto educativo dell'istituzione scolastica;
- delibera il piano annuale delle proprie attività, proposto dal direttore didattico o preside;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo ed alla scelta dei sussidi didattici;
- programma e delibera nell'ambito delle proprie competenze iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;
- elegge i tre docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside sulla base di criteri formulati con regolamento di esecuzione;
- valuta, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; ciò avviene su iniziativa del consiglio di classe, sentiti preventivamente gli specialisti che operano in modo continuativo in ambito scolastico con compiti sociopsicopedagogici, medici e di orientamento, nonché sentiti i genitori o i rappresentanti legali degli interessati;
- esamina le proposte ed i suggerimenti che gli pervengono dal comitato dei genitori o dal comitato degli studenti e prende posizione in merito.
- I docenti collaboratori di cui al comma 3, lettera g), di norma vengono eletti annualmente. Nei circoli didattici in caso di vacanza del posto del direttore l'elezione si riferisce a tre anni scolastici consecutivi. Uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di sua assenza o impedimento. Il direttore didattico o preside, sentito il collegio dei docenti, può integrare l'area della collaborazione, della quale possono essere chiamati a far parte il segretario scolastico e i responsabili delle articolazioni interne del collegio dei docenti di cui al comma 5. Fanno comunque parte dello staff dei collaboratori i docenti fiduciari dei singoli plessi, rispettivamente delle sezioni staccate.
- I lavori preparatori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 possono essere svolti anche in appositi gruppi di lavoro istituiti dal direttore didattico o preside.