Riforma del congedo parentale e di altre assenze (2025)

Riforma del congedo parentale e di altre assenze (2025)

L’intendenza scolastica tedesca e quella italiana hanno pubblicato due circolari (v. qui) che illustrano le novità introdotte dal Terzo accordo-stralcio del 9.1.2025 in materia di congedo parentale e di assenze.
Particolarmente dettagliata è la circolare della scuola tedesca, che riassumiamo qui:

A. Congedo parentale

  • Si può chiedere per periodi lunghi, per singole giornate, ad ore (minimo 1h al giorno, non oltre la metà delle ore di insegnamento del giorno), o per periodi lunghi ad ore (non oltre il 50% dell’orario di lezione settimanale)
  • Preavviso: 2 giorni per la fruizione in ore, 7 giorni negli altri casi
  • Si interrompe per malattia
  • Spetta per 3 mesi alla madre, 3 mesi al padre, ulteriori 5 mesi a scelta. Se il genitore è solo, 11 mesi.
  • Retribuzione: 30% i primi 8 mesi; a partire dal 01.01.2025: 30% anche i mesi dal 9° all’11°
  • Eccezioni:

- se la maternità obbligatoria o la paternità alternativa od obbligatoria è terminata dopo il 31.12.2022, uno dei primi 3 mesi è pagato retroattivamente all’80%
- se la maternità obbligatoria o la paternità alternativa od obbligatoria è terminata dopo il 16.1.2025, uno dei primi 3 mesi è pagato retroattivamente al 100%
- se la maternità obbligatoria o la paternità alternativa od obbligatoria è terminata dopo il 31.12.2023, un secondo mese dei primi tre mesi è pagato retroattivamente all’80%
I pagamenti arretrati non sono automatici, devono essere esplicitamente richiesti!

  • Il congedo parentale vale ora anche per le ferie ordinarie.
  • a partire dal 13.8.2022, esso vale anche per la tredicesima

I pagamenti arretrati non sono automatici, devono essere esplicitamente richiesti!

B. Congedo straordinario per la malattia del figlio

  • 60 giorni fino al 14° anno del figlio
  • divisibile anche in ore, max 4 h / giorno (max 4,4 h / giorno per insegnanti di classe delle primarie)

 

C1. Aspettativa per personale con prole

  • ora si può richiedere fino al 16° anno di età del figlio
  • ora è cumulabile col congedo parentale fino a 32 mesi, per coloro i quali che non avessero compiuto il 13° mese il 16.1.2025
  • può essere interrotta in caso di grave malattia del lavoratore
  • ora può essere richiesta anche dal personale precario iscritto alle graduatorie provinciali, o alle graduatorie d’istituto, o che abbia i requisiti per iscrivervisi. Per godere della porzione seguente al 31 agosto è necessaria domanda ulteriore
  • il preavviso per le assenze annuali aumenta a 45 giorni, negli altri casi resta di 30 giorni

 

C2. Aspettativa per personale con prole con contestuale lavoro a tempo parziale

  • può essere richiesta in presenza di rapporto a tempo parziale non inferiore al 50%
  •  l’Amministrazione integra i contributi a proprio carico
  • se durante l’anno scolastico si esaurisce l’aspettativa o il figlio compie 16 anni, il rapporto prosegue come normale rapporto a tempo parziale
  • si può interrompere chiedendo congedo parentale per almeno 2 settimane
  • non permette di fruire contemporaneamente del congedo parentale a ore

 

D. Permesso per motivi educativi

  • può essere richiesto immediatamente dopo la maternità obbligatoria o dopo il congedo ordinario che la segue immediatamente.
  • Il padre può chiederlo dal giorno immediatamente seguente il parto
  • per i primi otto mesi valgono le stesse previsioni economiche valide per il congedo parentale
  • potrà essere richiesto anche da docenti con contratto a tempo determinato di non meno di sette mesi e con termine non prima del 30 aprile. Il periodo non goduto può essere usufruito l’anno scolastico seguente, se l’insegnante otterrà un nuovo contratto, alle stesse condizioni; altrimenti andrà perduto
  • può essere interrotto per malattia grave che impedisca di assistere il bambino, con effetto dal terzo mese dopo la certificazione della malattia

 

E. Permessi brevi

  • nuova tipologia di permesso breve: i genitori di figli fino ai 12 anni possono assentarsi da ore funzionali senza obbligo di recupero, entro il limite di 36 ore concesse annualmente per l’insieme dei permessi brevi
  • è stabilito definitivamente che le assenze per visita medica e terapie di riabilitazione, entro il limite di cui sopra, non richiedono recupero.

 

La scuola tedesca ha predisposto i formulari per tutte le richieste, raggiungibili a partire dalla pagina delle assenze, qui:

Attendiamo ulteriori comunicazioni dalla scuola italiana e da quella ladina.