La Direzione Istruzione e Formazione tedesca informa sui congedi e le misure previste per i genitori dal decreto-legge 30/2021, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Attendiamo analoghe comunicazioni da parte delle altre Direzioni.
A. Didattica a distanza/Smart working per genitori con figli minori di 16 anni
Il genitore di figlio convivente minore di 16 anni può svolgere la propria prestazione lavorativa nelle forme della Didattica a distanza o dello “smart working” per parte o per tutta la durata della sospensione della didattica in presenza per il minore, dell’infezione da COVID-19 del minore o della quarantena del minore ordinata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria.
B. Congedo per genitori con figli minori di 14/16 anni.
Se la prestazione lavorativa non può essere svolta con Didattica a distanza o con “smart working”, qualora non abbia richiesto il c.d. “bonus babysitter”, il genitore di figli conviventi minori di 14 anni può astenersi dal lavoro al 50% dell’ultima retribuzione, in alternanza con l’altro genitore, per parte o per tutta la durata della sospensione della didattica in presenza per il minore, dell’infezione da COVID-19 del minore o della quarantena del minore ordinata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria. I genitori con figli tra 14 e 16 anni possono godere di un congedo non retribuito.
C. Congedo per genitori di figli con handicap grave.
L’astensione dal lavoro è prevista anche per i genitori di figli con handicap grave (art. 4 comma 1, legge 104/1992) iscritti a scuole ove sia stato sospeso l’insegnamento in presenza e nel caso di chiusura degli asili nido.
Validità: 13 marzo - 30 giugno 2021 (e retroattivamente: 1° gennaio – 12 marzo 2021 per chi in presenza delle condizioni citate abbia usufruito del congedo parentale). Informazioni qui.