10 giorni di paternità obbligatoria

10 giorni di paternità obbligatoria

È ora in vigore anche nel settore pubblico il periodo di paternità obbligatoria di 10 giorni lavorativi, 20 in caso di parto plurimo (art. 27 bis del d.lgs. 15/2001, introdotto dall’art. 2 comma 1 lettera c) del d-lgs. 105/2022).
L’aspettativa di paternità non è divisibile in ore, ma può essere goduta in una o più soluzioni nel periodo compreso tra i due mesi prima del parto presunto e cinque mesi dopo la nascita, anche in caso di morte del bambino. L’aspettativa di paternità può essere richiesta contemporaneamente alla maternità obbligatoria e spetta anche in caso di adozione o affidamento.
È cumulabile con la paternità “alternativa” (assenza obbligatoria del padre goduta in alternativa alla maternità), ed è equparata alla maternità ai fini giuridici ed economici e dal punto di vista assistenziale e previdenziale (trattamento al 100%, versamento pieno dei contributi pensionistici ed assistenziali).

Sono necessari cinque giorni di preavviso; la richiesta scritta si presenta al(la) Dirigente della scuola di servizio.

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