Circolare intendenza Tempo parziale 2014/15

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Circolare intendenza Tempo parziale 2014/15

Circolari dell'intendenza italiana Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dall’art. 14 del Testo unico dei contratti del 23 aprile 2003. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata direttamente al/la dirigente scolastico/a entro i termini fissati annualmente dalle singole intendenze. L’ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale è garantita a non meno del 25% dell’organico della singola istituzione scolastica. Qualora il contingente disponibile non sia sufficiente, le domande sono accolte secondo un ordine di priorità previsto dal contratto collettivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale le ore di insegnamento devono essere comprese tra il 30% e il 90% dell’orario di insegnamento a tempo pieno. La misura e l’articolazione orizzontale o verticale dell’orario di lavoro sono definite tenendo conto delle esigenze di servizio, rispettando, per quanto possibile, anche le esigenze personali del/la docente. Il trattamento economico è ridotto proporzionalmente. I contratti sono denominati in ventiduesimi per i docenti di classe nella scuola primaria e in diciottesimi per il personale docente delle scuole secondarie e per il personale docente di seconda lingua e di religione delle scuole primarie. Per questi ultimi un’ora di insegnamento settimanale corrisponde a un diciottesimo della retribuzione del corrispondente personale a tempo pieno; oltre alla quota parte delle 18 ore previste dal contratto statale, i docenti sono tenuti a svolgere anche una quota parte delle 2 ore di maggiori prestazioni previste dal contratto collettivo provinciale. Ad esempio, con un contratto di 15 ore (trattamento economico 15 diciottesimi) le maggiori prestazioni da svolgersi settimanalmente sono pari a 15 diciottesimi di 2 = 15 x 0,111 = 1,67. L’orario settimanale comprensivo delle maggiori prestazioni è di 15 x 1,111=16,67 unità orarie. L’orario funzionale fino a 220 ore annue è ridotto in proporzione all’orario di insegnamento, salvo le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali scolastici. Il congedo ordinario (periodo di ferie) è calcolato in proporzione dell’orario di lavoro a tempo parziale. Esempio 1: un lavoratore part-time al 50% in servizio 6 mezze giornate, matura 36 mezze giornate di ferie. I giorni liberi dal servizio sono comunque 36, equivalenti a 6 settimane, come per il personale a tempo pieno. Esempio 2: un lavoratore con tempo parziale verticale con servizio settimanale 4 giorni su 5, matura 24 giorni di ferie (2 al mese), invece dei 30 (2,5 al mese) previsti per chi è in servizio a tempo pieno. Anche in questo caso le settimane libere dal servizio sono comunque sei. Il periodo di lavoro a tempo parziale vale per lo svolgimento del periodo di prova ed è computato per intero ai fini dell’ anzianità di servizio. L’orario funzionale fino a 220 ore annue è ridotto in proporzione all’orario di insegnamento, salvo le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali scolastici. Il congedo ordinario (periodo di ferie) è calcolato in proporzione dell’orario di lavoro a tempo parziale. Esempio 1: un lavoratore part-time al 50% in servizio 6 mezze giornate, matura 36 mezze giornate di ferie. I giorni liberi dal servizio sono comunque 36, equivalenti a 6 settimane, come per il personale a tempo pieno. Esempio 2: un lavoratore con tempo parziale verticale con servizio settimanale 4 giorni su 5, matura 24 giorni di ferie (2 al mese), invece dei 30 (2,5 al mese) previsti per chi è in servizio a tempo pieno. Anche in questo caso le settimane libere dal servizio sono comunque sei. Il periodo di lavoro a tempo parziale vale per lo svolgimento del periodo di prova ed è computato per intero ai fini dell’ anzianità di servizio.